L’articolo 545 del codice di procedura civile prevede una trattenuta pari al 20% della parte della pensione netta eccedente il minimo vitale (in base agli importi di pensione e di minimo vitale rilevati alla data del decreto di assegnazione giudiziale) . Poiché la durata dell’ammortamento deve essere predeterminato (e, infatti, il suo scade a marzo 2035) viene applicata, per comodità, una trattenuta di importo fisso, indipendentemente dalla variazione temporale degli importi relativi al minimo vitale e alla pensione.
E’ pertanto consigliabile rivolgersi, almeno inizialmente, ad un patronato pensionati per verificare e tentare di stabilire le ragioni dell’aumento: anche perché una pensione di inabilità non potrebbe essere sottoposta a pignoramento, avendo natura di sussidio.
Le pensioni a carattere assistenziale non sono pignorabili (ma non lo sono anche in relazione all’importo quasi sempre inferiore al minimo vitale, che è pari ad una volta e mezza l’importo massimo dell’assegno sociale, in soldoni parliamo di circa 700 euro).
Per i pignoramenti in coda, in caso di premorienza del pensionato rispetto alla soddisfazione dei crediti azionati, il residuò verrà accollato ai chiamati all’eredità che riterranno di accettare, se ve ne saranno.
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