Pignoramento pensione e variazione della trattenuta mensile


Consigliabile rivolgersi, almeno inizialmente, ad un patronato pensionati per verificare e tentare di stabilire le ragioni dell’aumento

Ho un pignoramento sulla mia pensione di inabilità con durata fino a marzo del 2035: la rata fino a Giugno 2022 è stata di 228,01 euro, sul cedolino di luglio invece ho notato un aumento a 246,92 euro. Domando, ma non dovevo pagare fino alla scadenza 228,01 euro? Ho 60 anni e ci sono altri 2 pignoramenti in coda, in pratica dovrei vivere oltre i 100 anni per saldarli, posso chiedere, tramite Legale, di revisionare la mia pensione, evitando aumenti anche se cospicui; per una vita decorosa.

A breve sarò Titolare di una Pensione Privilegiata di circa 200 euro, riguarda patologie derivate dal mio lavoro, possono pignorare anche quella? Penso che tale pensione sia a carattere assistenziale e quini impignorabile come quella per invalidità. Certi di un vostro riscontro vi saluto e ringrazio.

L’articolo 545 del codice di procedura civile prevede una trattenuta pari al 20% della parte della pensione netta eccedente il minimo vitale (in base agli importi di pensione e di minimo vitale rilevati alla data del decreto di assegnazione giudiziale) . Poiché la durata dell’ammortamento deve essere predeterminato (e, infatti, il suo scade a marzo 2035) viene applicata, per comodità, una trattenuta di importo fisso, indipendentemente dalla variazione temporale degli importi relativi al minimo vitale e alla pensione.

E’ pertanto consigliabile rivolgersi, almeno inizialmente, ad un patronato pensionati per verificare e tentare di stabilire le ragioni dell’aumento: anche perché una pensione di inabilità non potrebbe essere sottoposta a pignoramento, avendo natura di sussidio.

Le pensioni a carattere assistenziale non sono pignorabili (ma non lo sono anche in relazione all’importo quasi sempre inferiore al minimo vitale, che è pari ad una volta e mezza l’importo massimo dell’assegno sociale, in soldoni parliamo di circa 700 euro).

Per i pignoramenti in coda, in caso di premorienza del pensionato rispetto alla soddisfazione dei crediti azionati, il residuò verrà accollato ai chiamati all’eredità che riterranno di accettare, se ve ne saranno.

26 Giugno 2022 · Patrizio Oliva

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