Per la liquidazione del residuo al debitore, bisognerà attendere il decreto del giudice dell’esecuzione che assegnerà ad Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) la trattenuta di solito pari, per ogni rateo arretrato, al 20% eccedente il minimo vitale (minimo vitale ad oggi consistente in circa 700 euro, in quanto equivalente all’importo massimo percepibile dell’assegno sociale aumentato della metà), così come stabilito nel messaggio INPS 168/2019.
I tempi precisi di attesa non sono determinabili a priori.
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