Ludmilla Karadzic

L’articolo 22 del DPR 797/1955, stabilisce che gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.

Questo vuol dire che gli assegni familiari, che attualmente sono stati sostituiti dall’assegno unico universale per i figli a carico, non possono essere pignorati presso l’INPS, se non dai figli per i quali l’assegno unico universale è stato erogato.

Diverso è il discorso se l’assegno unico viene riversato in conto corrente: in quel caso, a fronte della posizione assunta della banca terza pignorata, non c’è altro da fare che ricorrere, con il supporto di un avvocato, al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale territorialmente competente.

Per il futuro, se l’importo è inferiore ai 999 euro, si consiglia di chiedere il pagamento in contanti dell’assegno unico universale per i figli a carico, con un mandato di pagamento INPS a favore del beneficiario pagabile in contanti presso uno sportello di Poste Italiane.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.