Ludmilla Karadzic

L’articolo 22 del DPR 797/1955, stabilisce che gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.

Questo vuol dire che gli assegni familiari, che attualmente sono stati sostituiti dall’assegno unico universale per i figli a carico, non possono essere pignorati presso l’INPS, se non dai figli per i quali l’assegno unico universale è stato erogato.

Diverso è il discorso se l’assegno unico viene riversato in conto corrente: in quel caso, una volta che una somma di denaro viene accreditata in conto corrente, essa perde qualsiasi riferimento con le motivazioni dell’accredito: diviene un risparmio come un altro ( diviene un bene fungibile (come si usa dire in gergo tecnico) e, quindi, risulta aggredibile dal creditore procedente insoddisfatto.

Per il futuro, se l’importo è inferiore o pari a 999 euro, si consiglia di chiedere il pagamento in contanti dell’assegno unico universale per i figli a carico, con un mandato di pagamento INPS a favore del beneficiario pagabile in contanti presso uno sportello di Poste Italiane.


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