Giorgio Valli

L’articolo 48 bis del DPR 602/1973 prevede che l’Agenzia delle Entrate, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verifica se il beneficiario é inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio.

Pertanto, nella fattispecie, l’Agenzia delle Entrate non è tenuta alla preventiva verifica.


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