Roberto Petrella

L’articolo 48 bis comma 1 del DPR 602/1973 impone che le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario é inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio.

Ciò non vieta che il Comune, a fronte di contributi erogati in autonomia finanziaria cioè a valere sui propri bilanci, possa adottare un regolamento interno, in base al quale, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo qualsiasi, debba verificare se il beneficiario risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più ingiunzioni di pagamento per omesso versamento della TARI e, in caso affermativo, non procedere al pagamento e pretendere che il beneficiario rateizzi il debito (e magari, paghi le prime rate) come precondizione per erogare il beneficio.


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