Lilla De Angelis

Nella situazione esposta, nulla cambia rispetto alle quote che sarebbero state riservate ad un coniuge in prime nozze e ai figli della coppia: in assenza di disposizioni testamentarie, l’eredità del de cuius va ripartita assegnandone un terzo a ciascuno dei tre eredi (attuale coniuge e i due figli del coniuge deceduto).

Qualora ci fosse un coniuge divorziato e per quanto riguarda il diritto alla pensione di reversibilità, tutto dipende dall’eventuale esistenza di assegno di mantenimento attribuito al coniuge divorziato e posto a carico del de cuius: in tale ipotesi, infatti, l’importo della pensione di reversibilità andrebbe ripartito fra il coniuge divorziato e il coniuge superstite al momento del decesso, in proporzione alla durata dei rispettivi matrimoni: il primo (dalla data di celebrazione del matrimonio a quella di pronuncia della sentenza di divorzio) ed il secondo (dalla data di celebrazione del matrimonio a quella del decesso dell’avente diritto al trattamento pensionistico ordinario).

In caso di disposizioni testamentarie, invece, almeno 1/4 dell’eredità giacente toccherebbe come quota di legittima (irriducibile) a ciascuno dei tre eredi, mentre un altro quarto potrebbe essere assegnato a chiunque secondo le volontà del testatore.


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