Paolo Rastelli

Alcuni Comuni italiani prevedono la possibilità di compensare debiti e crediti, ma solo su base volontaria, attraverso la presentazione di apposita istanza: la compensazione coattiva è prevista dall’articolo 48 bis del DPR 602/1973 sotto tre condizioni:
– la riscossione del debito è stato affidato ad Agenzia delle Entrate Riscossione;
– il credito è almeno pari a cinquemila euro;
– il debito è almeno pari a cinquemila euro.


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