Giorgio Martini

L’articolo 1292 del codice civile spiega che quando due debitori sono coobbligati per la medesima obbligazione, l’obbligazione si definisce in solido o solidale e ciascuno dei due condebitori può essere costretto all’adempimento per la totalità dell’obbligazione, mentre l’adempimento da parte di uno libera gli altri.

Pertanto, in caso di decesso di uno dei due condebitori (nella fattispecie il marito), dell’intero prestito concesso ai due coobbligati, ne risponde il secondo condebitore, nella fattispecie la vedova.

L’obbligazione, cioè, non si trasmette agli eredi del marito deceduto.


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