Il creditore può agire nei confronti del soggetto che, consapevole del pregiudizio arrecato alle sue ragioni, dopo avere acquistato un bene dal proprio debitore, lo abbia rivenduto a terzi, sottraendolo così all’azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del codice civile: si tratta della cosiddetta azione revocatoria risarcitoria, in base alla quale il creditore che vede accolta l’azione revocatoria ordinaria nei confronti del proprio debitore, potrà chiedere, ed ottenere, un congruo risarcimento danni dal soggetto acquirente che abbia rivenduto a terzi il bene oggetto di revocatoria (Cassazione ordinanza 6702/2018).
Bisogna poi considerare che il creditore, contestualmente all’azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del codice civile, può operare anche la trascrizione della domanda giudiziale nei pubblici registri (mobiliari o immobiliari), al fine di rendere nota a terzi l’azione revocatoria pendente sul bene, limitando, così, la possibilità che vengano posti in essere, nelle more del giudizio, eventuali ulteriori atti pregiudizievoli (compravendite) sul bene già sottoposto ad azione revocatoria.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.