Patrizio Oliva

La somma delle trattenute per azioni esecutive riguardanti il rimborso di crediti di natura diversa (alimentari, esattoriali ed ordinari) non può superare la metà dello stipendio netto.

Al momento, per pignoramenti conseguenti a debiti esattoriali e ordinari (finanziari) non rimborsati, o a debiti alimentari, alla busta paga potrà essere applicata una trattenuta complessiva fino a 450 euro/mese.

Nel caso specifico, qualora fosse dal giudice assegnata al creditore una trattenuta riconducibile a crediti ordinari e/o esattoriali rimasti insoddisfatti, il debitore sottoposto ad azione esecutiva potrebbe rivolgersi al giudice dell’esecuzione eccependo l’impignorabilità della busta paga in quanto destinata a soddisfare crediti alimentari per un totale di mille euro.

Infatti, il primo comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti: e la busta paga dell’obbligato rappresenta, appunto, un credito alimentare per la sua ex ed i suoi figli.


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