Chiara Nicolai

Quando si affrontano le problematiche relative al pignoramento di beni mobili non registrati, dunque soprattutto in occasione del pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore, la presunzione legale di proprietà attribuisce esclusivamente al debitore la proprietà dei beni mobili rinvenuti dall’ufficiale giudiziario nell’unità abitativa occupata dal debitore stesso e nelle pertinenze dell’immobile: ciò indipendentemente dal fatto che il debitore sia coniugato o meno e indipendentemente dal regime matrimoniale adottato per il patrimonio familiare (comunione o separazione dei beni).

Sarà poi il proprietario effettivo dei beni pignorati (anche il coniuge se necessario) a rivolgersi, con il supporto di un avvocato, al giudice per l’esecuzione del tribunale territorialmente competente, a presentare ricorso finalizzato a dimostrare, con l’esibizione di documentazione avente data certa, che i beni pignorati (tutti o alcuni di essi) non erano riconducibili alla proprietà del debitore sottoposto ad azione esecutiva (rientrandone in possesso prima dell’eventuale vendita all’asta).


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