Qualora il debitore morisse dopo l’emissione del decreto ingiuntivo, ma prima della sua notifica, il decreto ingiuntivo dovrà essere notificato impersonalmente e collettivamente agli eredi nell’ultimo domicilio del debitore defunto: nell’ipotesi fatta cioè, il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del de cuius, sarà efficace per avviare la riscossione coattiva anche nei confronti dei chiamati che accetteranno l’eredità, previa notifica impersonale e collettiva agli eredi perfezionata presso l’ultimo domicilio del de cuius.
Diversamente, qualora il debitore fosse deceduto prima del deposito, da parte del creditore, del ricorso per decreto ingiuntivo, l’atto sarebbe affetto da nullità perché emesso contro un soggetto già inesistente al momento del ricorso.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.