In realtà la normativa vigente non fissa un intervallo di tempo massimo entro cui la banca deve concludere il perfezionamento della procedura di chiusura del conto corrente, specie qualora, come nel caso in discussione, sia stata richiesta, non solo la chiusura del rapporto di conto corrente, ma anche un servizio aggiuntivo, ovvero il trasferimento del saldo (al netto delle commissioni di tenuta del conto e del bonifico da effettuare) ad altra banca in alternativa al ritiro presso lo sportello di un assegno circolare.
Per la prossima volta si consiglia di disporre il trasferimento di denaro (salvo quanto strettamente necessario a coprire le spese di tenuta conto) e poi chiedere la chiusura del conto corrente: al momento può solo presentare alla banca un reclamo (con raccomandata AR o consegna allo sportello protocollata), contestando i tempi lunghi di esecuzione della chiusura e delle ulteriori disposizioni impartite, minacciando un successivo ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e chiedendo di non addebitare le spese di tenuta conto corrente a partire dal 5 maggio 2022 fino alla data di effettiva chiusura del rapporto.
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