Aprire un altro conto corrente dopo il pignoramento di quello su cui viene accreditato lo stipendio è perfettamente legale: tanto è vero che l’articolo 545 del codice di procedura civile dispone che gli eventuali accrediti stipendiali effettuati dal datore di lavoro – dopo la notifica dell’atto di pignoramento al debitore e prima del decreto giudiziale di assegnazione al creditore procedente – vengano trattati con le medesime penalizzazioni con cui verrebbero trattati se il creditore procedente avesse pignorato lo stipendio presso il datore di lavoro (trattenuta del 20% della busta paga o accodamento in presenza di eventuali pignoramenti in corso della stessa natura di quello azionato).
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