Simonetta Folliero

Il conto corrente resta inibito all’intestatario subito dopo la notifica (alla banca o a Poste Italiane) dell’atto di pignoramento da parte del creditore: giusto il tempo che venga disposto dagli addetti il blocco di tutte le operazioni di prelievo.

Il terzo pignorato (banca o Poste Italiane) deve poi informare (dichiarazione del terzo ex articolo 547 del codice di procedura civile) il giudice adito dal creditore, circa la consistenza dei depositi (liquidi ed in titoli).

Con apposita udienza, il giudice verificherà se esistono vizi di procedura e stabilirà la parte del saldo del conto corrente del debitore che deve essere assegnata al creditore procedente (decreto di assegnazione). subito dopo, il conto corrente rientrerà nella disponibilità dell’intestatario.

La procedura deve essere seguita anche in caso di conto corrente a saldo zero o in rosso.

Nulla vieta al debitore di aprire un altro conto corrente e dirottare (in accordo col disponente) sul nuovo conto corrente eventuali accrediti che dovessero essere effettuati in epoca successiva alla data di pignoramento del conto corrente.

Anche perché, dopo il blocco del conto corrente, non sono ammessi prelievi da parte dell’intestatario (anche eventuali addebiti periodici precedentemente accordati a terzi non avranno esito) mentre i bonifici entranti, fino alla data dell’udienza di assegnazione, saranno contabilizzati con il contestuale aggiornata della dichiarazione già resa dal terzo, in modo che il giudice possa assegnare in udienza, al creditore procedente, anche le somme sopravvenute se utili a soddisfare il credito azionato.


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