Roberto Petrella

Dal momento che l’unità abitativa non è occupata anagraficamente dal proprietario (che risiede altrove) o da altri, il soggetto che intende trasferirvi la residenza deve detenere un titolo registrato presso l’Agenzia delle Entrate (locazione, usufrutto, diritto di abitazione, comodato d’uso), che andrà allegato al modulo di richiesta del trasferimento di residenza: dopodiché, non sarà necessario modificare l’intestazione dei contratti di fornitura di luce, acqua, gas e e connessione fonia/dati (che potranno restare intestati al nudo proprietario dell’immobile), ma il soggetto intestatario del contratto di comodato d’uso registrato, in base al quale è stata ottenuta la residenza nell’unità abitativa, deve presentare la denuncia di prima occupazione al Comune di residenza, obbligandosi ai fini TARI.

Sicuramente a livello normativo è possibile sottoscrivere un contratto di comodato d’uso verbale, che va comunque registrato all’Agenzia delle Entrate se enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione (come dovrebbe essere la formazione della scheda anagrafica). Tuttavia, se al Comune dove andrà a risiedere, è sufficiente la dichiarazione dell’altro contraente proprietario (ma non residente nell’appartamento), tanto meglio. Al Comune di Roma, invece, per poter occupare l’appartamento è necessario un contratto di comodato d’uso registrato, come risulta dall’apposito modulo, conforme a quello nazionale fornito dal Ministero dell’Interno, da compilare per il trasferimento di residenza (si consulti l’allegato 1, pagina 4, punto 4).

Restiamo, comunque, dell’avviso che non sia necessario modificare le intestazioni dei contratti di fornitura delle utenze domestiche e che il detentore del contratto di comodato d’uso, verbale o scritto, registrato o non registrato, sia tenuto a presentare la dichiarazione di prima occupazione ai fini TARI.


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