Giuseppe Pennuto

L’articolo 285 del codice di procedura civile, dispone che la notifica della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte.

L’articolo 325 del codice di procedura civile stabilisce che il termine per proporre l’appello, è di trenta giorni, mentre il termine per proporre il ricorso per cassazione è di sessanta giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica della sentenza.

Tuttavia, essendo la sentenza del giudice un atto pubblico, l’articolo 327, comma 1, del codice di procedura civile, sancisce che qualora non venga effettuata la notifica della sentenza l’impugnazione deve avvenire entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.

La prescrizione del diritto di far valere quando disposto nella sentenza è, come sempre, decennale.


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