Patrizio Oliva

L’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che per crediti della medesima natura (nella fattispecie ordinari, ovvero diversi dai crediti esattoriali vantati dalla Pubblica Amministrazione e dai crediti alimentari che possono essere pretesi dal coniuge separato e divorziato, oppure dai figli o anche dai familiari che versano in condizioni di accertata indigenza) la trattenuta stipendiale non può mai superare il 20% della busta paga al netto degli oneri fiscali e contributivi: ne discende che la seconda azione esecutiva di pignoramento presso il datore di lavoro eserciterà i propri effetti sullo stipendio del debitore solo a partire dal mese successivo a quello in cui risulterà essere stato soddisfatto l’intero credito azionato dal primo creditore procedente.

Potrebbe capitare che l’azienda, fino al decreto giudiziale di assegnazione e accodamento, per adempiere pedissequamente al disposto dell’articolo 546 del codice di procedura civile, in base al quale viene conferito al terzo pignorato il ruolo di custode del credito azionato, provvederà a trattenere, come accantonamento, un altro 20% della busta paga del debitore inadempiente. Tuttavia, appena il giudice emetterà il decreto di assegnazione al secondo creditore procedente con modalità di accodamento, le somme accantonate verranno restituite dall’azienda al debitore esecutato.


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