Il creditore procedente, per il quale il giudice adito abbia già disposto il soddisfacimento del credito azionato tramite trattenuta coattiva sullo stipendio del debitore (benché progressiva, o accodata, vale a dire con trattenuta applicata solo dopo il rimborso completo del credito azionato con il pignoramento dello stipendio in corso da parte di un altro creditore), prima di aggredire un altro bene del debitore, deve rinunciare agli atti ex articolo 629 del codice di procedura civile ed estinguere il processo esecutivo in corso.
Quindi, in linea di principio, il creditore già beneficiario delle trattenuta stipendiale, potrebbe pignorare il conto corrente del debitore – sul quale presume sia affluito, affluisca o affluirà il ricavo delle vendita di un immobile del debitore – solo dopo la rinuncia formale all’atto di assegnazione della trattenuta stipendiale e all’estinzione del processo esecutivo pendente ai sensi dell’articolo 629 del codice di procedura civile. Con tutti i rischi che ciò comporterebbe, considerate le spese di procedura già sostenute per il pignoramento della busta paga e non recuperabili nonché la possibilità che il ricavato del conto corrente venga dirottato dal debitore su un conto corrente appena aperto e sconosciuto al creditore procedente e sempre ammesso che il creditore riesca ad essere correttamente informato sui tempi della vendita e di giacenza del denaro in conto corrente.
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