E’ possibile che il creditore che abbia già ottenuto il pignoramento dello stipendio per non attendere i tempi lunghi del rimborso tramite trattenuta stipendiale decida di pignorare il conto corrente del debitore sul quale potrebbe essere accreditato il ricavato di una compravendita immobiliare?


Il creditore che abbia già ottenuto il pignoramento dello stipendio può decidere di pignorare il conto corrente del debitore?





Ho due pignoramenti da parte di due finanziarie di 1/5 sulla pensione Inps mediante decreto del giudice: una è già attiva e tra non molto si estingue, per poi subentrare l’altra. Il quesito del mio dubbio è questo: con già esistente l’attribuzione del pignoramento di 1/5 sulla pensione, caso vendita dell’immobile di mia proprietà al 50% cointestato, il ricavato potrà essere aggredito lo stesso dalle due finanziarie creditrici?

Il creditore procedente, per il quale il giudice adito abbia già disposto il soddisfacimento del credito azionato tramite trattenuta coattiva sullo stipendio del debitore (benché progressiva, o accodata, vale a dire con trattenuta applicata solo dopo il rimborso completo del credito azionato con il pignoramento dello stipendio in corso da parte di un altro creditore), prima di aggredire un altro bene del debitore, deve rinunciare agli atti ex articolo 629 del codice di procedura civile ed estinguere il processo esecutivo in corso.

Quindi, in linea di principio, il creditore già beneficiario delle trattenuta stipendiale, potrebbe pignorare il conto corrente del debitore – sul quale presume sia affluito, affluisca o affluirà il ricavo delle vendita di un immobile del debitore – solo dopo la rinuncia formale all’atto di assegnazione della trattenuta stipendiale e all’estinzione del processo esecutivo pendente ai sensi dell’articolo 629 del codice di procedura civile. Con tutti i rischi che ciò comporterebbe, considerate le spese di procedura già sostenute per il pignoramento della busta paga e non recuperabili nonché la possibilità che il ricavato del conto corrente venga dirottato dal debitore su un conto corrente appena aperto e sconosciuto al creditore procedente e sempre ammesso che il creditore riesca ad essere correttamente informato sui tempi della vendita e di giacenza del denaro in conto corrente.

25 Maggio 2022 · Annapaola Ferri


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