Giorgio Martini

L’alienazione della quota del 50% della villetta è avvenuta successivamente alla fideiussione prestata per la società a responsabilità limitata a favore della banca creditrice.

Indipendentemente dal fatto che l’acquirente abbia preso l’impegno di pagare le rate del mutuo gravante sulla villetta e che il trasferimento della proprietà sia avvenuto senza alcun passaggio di denaro (anzi, le due circostanze costituiscono un chiaro indizio di un atto di disposizione finalizzato esclusivamente ad eludere il diritto al rimborso del credito garantito) sussistono le condizioni affinché la banca possa avviare azione revocatoria dell’atto di vendita ex articolo 2901 del codice civile.

In caso di accoglimento dell’azione revocatoria, la quota del 50% trasferita alla ex compagna circa due anni fa non sarà restituita al venditore fideiussore, ma rimarrà intestata all’acquirente: tuttavia, la banca potrà espropriare la quota del 50% alienata dal fideiussore, oppure iscrivere (o aumentare il valore della) ipoteca sulla metà dell’immobile.


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