Paolo Rastelli

L’articolo 19, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973 stabilisce che l’Agente della riscossione (AdER), su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Non si possono scegliere le cartelle da rateizzare in modo da poter chiedere la rateizzazione di più gruppi di cartelle esattoriali, con ciascun gruppo di importo complessivo non superiore a 60 mila euro. Per il resto la scelta è libera, ma si deve tener conto che per il recupero dei debiti scaduti non ricompresi nell’istanza di rateizzazione, Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) potrà avviare, in qualsiasi momento, le azioni esecutive e cautelari previste dal DPR 602/1973.


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