Annapaola Ferri

Esiste un termine di prescrizione entro il quale il creditore del defunto debitore, per mantenere il diritto al rimborso, deve manifestare, all’erede, la volontà di ottenere quanto gli è dovuto: si tratta di dieci anni decorrenti dell’insorgenza del credito rispetto al de cuius.

Altresì, la normativa vigente offre all’erede la possibilità di accettare l’eredità con beneficio di inventario: con l’accettazione con beneficio di inventario l’erede è tenuto a rimborsare i creditori del defunto fino ad un massimo pari al valore dell’eredità ricevuta.


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