La somma S disponibile per determinare l’anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto erogabile, ammesso che il richiedente abbia i requisiti di legge per poterla ottenere, sarà, nella fattispecie, pari alla differenza fra importo del TFR maturato al momento della richiesta e il 20% di tale importo vincolato per la copertura di quanto dovuto al creditore che ha ottenuto la trattenuta per pignoramento, in caso di dimissioni o licenziamento del debitore. Al risultato non nullo, o non negativo, così ottenuto dovrà essere sottratto, fino a capienza, l’importo residuo (alla data di richiesta dell’anticipazione) del prestito dietro cessione del quinto vincolato dal cessionario.
Nell’ipotesi che S non risulti nullo, la possibilità di ottenere l’anticipazione è subordinata alle seguenti condizioni:
- il lavoratore deve avere maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
- l’anticipazione deve essere contenuta nei limiti del 70% di S;
- l’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.
La richiesta, da inoltrare al gestore del fondo pensione, deve essere giustificata dalla necessità di:
- eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
- eventuali spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione del lavoratore (articolo 5 DLgs 151/2001 e articolo 7 Legge 53/2000).
Naturalmente, condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.
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