Il creditore agisce presupponendo che l’erede dell’obbligato deceduto abbia accettato l’eredità in modo puro e semplice, nel senso che egli si sia impegnato a rispondere dei debiti del defunto solidalmente ed illimitatamente anche con i propri beni: è compito dell’erede notificare al creditore procedente che l’accettazione dell’eredità è avvenuta con beneficio di inventario e che il valore residuo dei beni inventariati, al netto dei debiti già pretesi e saldati da altri creditori del de cuius, è stato già annullato o ridotto ad un determinato importo (valore residuo dell’inventario tenuto con l’ausilio di un notaio).
L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, infatti, ha l’effetto di tenere distinto il patrimonio dell’erede da quello del defunto. Di conseguenza, l’erede è tenuto a pagare i debiti esclusivamente nei limiti del valore di quanto ricevuto in eredità.
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