Andrea Ricciardi

Delle questioni poste si occupa l’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 633/1972, secondo il quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Le prestazioni di servizi come i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

Le medesime regole vanno osservate qualora il professionista concordi con il cliente il pagamento rateale e cioè la fattura va, comunque, emessa, per un importo pari al corrispettivo, al momento della prestazione: normalmente, un terzo prestatore dovrebbe concedere un finanziamento al cliente per il pagamento dilazionato della prestazione resa dal professionista.

Per fatturare oggi il corrispettivo incassato due anni prima, il professionista dovrebbe posporre di due anni il momento in cui la prestazione è stata resa, con tutte le problematiche che ciò comporterebbe, tenendo conto della data certa che quasi sempre è riportata su atti e documenti correlati alla prestazione resa: nella fattispecie le date degli accordi transattivi sottoscritti fra creditore e cliente.

Per concludere, se si vuole incastrare il professionista che si presume non abbia registrato fiscalmente le parcelle versate dal cliente, bisogna fornire alla Guardia di Finanza dettagliate informazioni sull’entità della parcella, sulle modalità del versamento (tracciabile o in contanti), sui documenti (con data certa) relativi alle prestazioni rese.


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