Simonetta Folliero

L’importo del prestito per cessione del quinto del lavoratore o del pensionato debitore non può essere pignorato: lo vieta l’articolo 42 del DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) 180/1950 in base al quale sono nulli i pignoramenti aventi per oggetto l’importo del prestito che il mutuante corrisponde all’impiegato o salariato, verso cessione di quote di stipendio o salario.


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