Rosaria Proietti

Dalla data dell’omologazione del piano del consumatore (ristrutturazione dei piani di rimborso, falcidia di alcuni debiti) i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano (articolo 12 ter, comma 1, legge 3/2012).

Per quanto attiene l’applicazione della verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/1973, tale verifica si traduce in azione esecutiva da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione e come tale è soggetta a sospensione.

Tuttavia, la sospensione non scatta con la presentazione del piano del consumatore, bensì con l’omologazione: l’articolo 12 comma 1 della legge citata afferma, infatti, che il giudice, se il piano del consumatore soddisfa i requisiti previsti dalla legge e verificata l’assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo, a cura dell’organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto.


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