Assolutamente no: infatti, qualora la notifica del pignoramento fosse avvenuta dopo l’accredito stipendiale il cambio di conto corrente non potrebbe inficiare l’azione esecutiva avviata.
Se, invece, l’accredito della retribuzione avviene dopo la notifica del pignoramento del conto corrente, il creditore avrebbe potuto comunque disporne nella misura del 20% dell’importo accreditato se avesse avviato, tempestivamente, azione esecutiva di pignoramento presso il datore di lavoro del debitore, ex articolo 545 del codice civile.
Quindi non si viola, in alcun modo, l’articolo 492 del codice di procedura civile, secondo il quale dopo la notifica dell’atto di pignoramento il debitore non può compiere azioni finalizzate a sottrarre alla garanzia del credito azionato, il saldo di conto corrente: saldo di conto corrente che nel frattempo, prima della data della decretazione di assegnazione giudiziale, potrebbe lievitare in ragione di accrediti estemporanei che comporterebbero, peraltro, un aggiornamento/integrazione della dichiarazione che la banca (il terzo pignorato) ha probabilmente già comunicato al creditore procedente ai sensi dell’articolo 547 del codice di procedura civile.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.