Ludmilla Karadzic

Se il genitore defunto non aveva debiti e il coniuge superstite ne ha, l’altro erede figlio può tranquillamente accettare l’eredità: i debiti del coniuge superstite resteranno al coniuge superstite e solo alla morte di quest’ultimo si trasferirebbero al figlio che non rinunciasse all’eredità.

Qualora il coniuge superstite diventasse socio della cooperativa a proprietà indivisa, nessuno potrebbe sfrattarlo dal momento che, nella cooperativa edilizia a proprietà indivisa, gli alloggi vengono assegnati ai soci mediante contratto di godimento del diritto di abitazione per un certo numero di anni, senza il trasferimento della proprietà, che rimane in capo alla cooperativa. E dunque, il creditore del socio non potrebbe espropriare un bene di proprietà di terzi (la cooperativa). Trattandosi, nello specifico, di debiti esattoriali, il problema nemmeno si porrebbe considerando che l’Agenzia delle Entrate Riscossione non può espropriare l’unica casa del debitore in cui questi risiede.

Al massimo, il creditore esattoriale potrebbe pignorare la quota del socio debitore presso la cooperativa, ma si tratterebbe di un’azione giudiziale lunga, estenuante e spesso poco efficace in relazione all’entità del debito e alla quota sociale versata.

Per quanto attiene l’eventuale pensione di reversibilità del coniuge superstite, questa è impignorabile fino all’importo equivalente al minimo vitale (circa 700 euro): per la parte eccedente al minimo vitale, la pensione è pignorabile nella misura massima del 20%. Per inciso, il coniuge superstite ha diritto alla pensione di reversibilità anche qualora rinunciasse all’eredità.

Pertanto, il coniuge superstite potrebbe rinunciare all’eredità a favore del figlio e tutto si metterebbe a posto, tranne l’altrettanto remotissima possibilità di impugnazione della rinuncia effettuata dall’erede debitore (ex articolo 524 del codice civile), da parte dei creditori personali dell’erede debitore rinunciante.


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