Coniuge superstite indebitato e pignoramento proprietà indivisa: chiarimenti

I debiti del coniuge superstite restano al coniuge superstite e solo alla morte di quest’ultimo si trasferiscono al figlio non rinunciante all'eredità







Ricollegandomi ad un quesito precedente, chiedo: mio padre, da poco deceduto, non risulta avere debiti da una mia verifica su Agenzia Entrate Riscossione mentre mia madre (superstite) ha sulle spalle diversi debiti (anche questi riscontrati tramite Agenzia Entrate Riscossione).

L’unico bene ereditabile da me e mia madre è appunto un’appartamento costruito dalla cooperativa ed assegnato con proprietà indivisa.

Il mio dubbio è che, diventando io il socio, il debito di mia madre (vivente) possa gravare sia sull’appartamento citato che sul mio stipendio. Preciso altresì che mia madre avrebbe una pensione minima (attorno alle 500 euro presumibilmente).

Pertanto:
– qualora diventassi io socio della cooperativa, il debito contratto da mia madre (ricordo: in comunione dei beni con mio padre deceduto) seguirebbe me?
– e se diventasse socia mia madre? Potrebbe essere sfrattata alla luce del fatto che avrebbe una pensione minima e che conviveva con mio padre nell’appartamento in questione (prima e unica casa?).
Grazie davvero per l’attenzione nel rispondermi

BEGINNISH

Se il genitore defunto non aveva debiti e il coniuge superstite ne ha, l’altro erede figlio può tranquillamente accettare l’eredità: i debiti del coniuge superstite resteranno al coniuge superstite e solo alla morte di quest’ultimo si trasferirebbero al figlio che non rinunciasse all’eredità.

Qualora il coniuge superstite diventasse socio della cooperativa a proprietà indivisa, nessuno potrebbe sfrattarlo dal momento che, nella cooperativa edilizia a proprietà indivisa, gli alloggi vengono assegnati ai soci mediante contratto di godimento del diritto di abitazione per un certo numero di anni, senza il trasferimento della proprietà, che rimane in capo alla cooperativa. E dunque, il creditore del socio non potrebbe espropriare un bene di proprietà di terzi (la cooperativa). Trattandosi, nello specifico, di debiti esattoriali, il problema nemmeno si porrebbe considerando che l’Agenzia delle Entrate Riscossione non può espropriare l’unica casa del debitore in cui questi risiede.

Al massimo, il creditore esattoriale potrebbe pignorare la quota del socio debitore presso la cooperativa, ma si tratterebbe di un’azione giudiziale lunga, estenuante e spesso poco efficace in relazione all’entità del debito e alla quota sociale versata.

Per quanto attiene l’eventuale pensione di reversibilità del coniuge superstite, questa è impignorabile fino all’importo equivalente al minimo vitale (circa 700 euro): per la parte eccedente al minimo vitale, la pensione è pignorabile nella misura massima del 20%. Per inciso, il coniuge superstite ha diritto alla pensione di reversibilità anche qualora rinunciasse all’eredità.

Pertanto, il coniuge superstite potrebbe rinunciare all’eredità a favore del figlio e tutto si metterebbe a posto, tranne l’altrettanto remotissima possibilità di impugnazione della rinuncia effettuata dall’erede debitore (ex articolo 524 del codice civile), da parte dei creditori personali dell’erede debitore rinunciante.

STOPPISH

7 Aprile 2022 · Ludmilla Karadzic


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