Il rapporto di sottoscrizione di un conto corrente nonché della conseguente possibilità di emettere assegni o utilizzare carte di credito, bancomat e carte prepagate è un rapporto bilaterale: una delle controparti può recedere dandone congruo preavviso all’altra. Peraltro, nella fattispecie, la carta di credito associata ad un conto corrente pignorato non sarebbe utilizzabile fino alla data del decreto giudiziale di assegnazione del saldo. Comunque, nell’ipotesi di pignoramento del conto corrente su cui viene accreditata la pensione il debitore inadempiente ha il diritto (reclamandolo ad un funzionario di banca della filiale ove è stato aperto il conto corrente pignorato) di prelevare l’importo dell’ultimo cedolino non oltre i 1.379 (pari a tre volte l’attuale importo massimo dell’assegno sociale), così come previsto dall’articolo 545 comma 8 (non 7) del codice di procedura civile.
Nel caso specifico la banca le ha concesso di mantenere il conto corrente su cui viene accreditata la pensione (ma non poteva fare altrimenti, essendo il rapporto di c/c bloccato in attesa delle decisioni del giudice – ciò non toglie che appena possibile verrà unilateralmente chiuso anche il conto corrente): per contestare la procedura seguita dalla banca non resta altro da fare che aprire un nuovo conto corrente con altro istituto di credito (se non si hanno esigenze particolari è sufficiente sottoscrivere un contratto che preveda l’emissione di una prepagata dotata di IBAN), comunicare all’INPS le nuove coordinate bancarie per l’accredito della pensione, regolare eventuali addebiti periodici con le società che le forniscono servizi, e chiudere il conto corrente pignorato appena il giudice adito dal creditore insoddisfatto darà il via libera con il decreto di assegnazione delle somme pignorate.
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