Il creditore insoddisfatto procedente (che non è sicuramente lo stesso che ha già pignorato la pensione) può pignorare il conto corrente intestato al debitore inadempiente anche se tale conto corrente è riservato esclusivamente agli accrediti della pensione.
Il creditore procedente potrà prelevare quanto disponibile in saldo, ad eccezione dell’ultimo importo accreditato della pensione, purché esso non superi una somma pari a 3 volte l’importo massimo dell’assegno sociale (all’incirca 1.379 euro).
Con il conto corrente bloccato in attesa del decreto di assegnazione giudiziale delle somme rinvenute, il debitore può prelevare l’ultima pensione accreditata rivolgendosi ad un funzionario della banca terza pignorata, eccependo il disposto dell’articolo 545 del codice di procedura civile.
Naturalmente, lo stesso creditore non potrà ripetere, una seconda volta, il pignoramento del conto corrente intestato al debitore ed adibito esclusivamente a raccogliere gli accrediti di pensione, dal momento che se lo facesse, il pignoramento risulterebbe nullo sempre in virtù di quanto disposto dall’articolo 545 del codice di procedura civile.
Per il resto, il pignoramento della pensione (così come dello stipendio) avviene sempre in relazione ad importi al netto degli assegni familiari che sono impignorabili (oltre che degli oneri fiscali): pertanto è fuori luogo la richiesta di qualsiasi rideterminazione della trattenuta basata sulle conseguenze della recente entrata in vigore della normativa riguardante l’assegno familiare unico universale.
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