Giuseppe Pennuto

La Corte di cassazione, con ordinanza 9555/2018, ha effettivamente stabilito che non ricordare chi era alla guida in un determinato giorno non comporta la sanzione accessoria della decurtazione di punti dalla patente.

Per non complicare le cose il ricorso, tuttavia, andrebbe presentato dal proprietario del veicolo (nella fattispecie la figlia) e non dal soggetto a cui il proprietario ricorda di aver affidato il veicolo in quel giorno (nella fattispecie, il padre).

Nell’ipotesi, invece, che il genitore voglia presentare lui il ricorso, la figlia sanzionata dovrà dichiarare di aver affidato il veicolo al proprio genitore.

Per quel che riguarda la seconda domanda, forse va precisato che l’eventuale ricorso riguarderebbe esclusivamente la decurtazione dei punti patente e non l’accertamento della violazione che ha originato la sanzione amministrativa, sanzione che, quindi, comunque dovrà essere pagata da qualcuno. Se non vi provvede spontaneamente l’affidatario del veicolo e presunto trasgressore, l’ente creditore esigerà la riscossione coattiva della sanzione amministrativa dal proprietario del veicolo, ex articolo 196 del codice della strada (Principio di solidarietà) secondo il quale della sanzione risponde sempre, solidalmente, l’intestatario del veicolo alla data dell’accertamento dell’infrazione al codice della strada.

Infatti, nei casi di solidarietà, l’amministrazione può scegliere su quale dei debitori rifarsi, in caso di mancato pagamento, con l’attivazione della procedura di riscossione coattiva.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.