Giuseppe Pennuto

Naturalmente non disponiamo delle statistiche che lei cerca, tuttavia possiamo senz’altro affermare che la vendita del veicolo dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo è alquanto rischiosa: infatti, a causa dei tempi burocratici necessari al perfezionamento della procedura di compravendita e di successiva trascrizione del nuovo proprietario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) talvolta accade che il fermo amministrativo venga iscritto sul veicolo dopo l’intervenuto passaggio di proprietà, per cui il nuovo proprietario, non debitore, dovrà presentare ricorso in autotutela all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) per la rimozione del provvedimento gravante sul proprio veicolo. Oppure potrà rivolgersi al vecchio proprietario, eccepire la nullità del contratto di compravendita, restituire il veicolo, chiedere la restituzione del corrispettivo della compravendita, oltre ad una cospicua somma a titolo di risarcimento danni, e pretendere che il venditore ripristini lo stato patrimoniale ex ante a proprie spese.

Infatti, per evitare che l’acquirente venga coinvolto in situazioni come quella appena descritta, i notai sono soliti inserire nell’atto di compravendita una formula in base alla quale il venditore del veicolo dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che non è stata notificato alcun preavviso di iscrizione di fermo amministrativo riguardante il bene oggetto di compravendita.

Questo per non dire dell’azione revocatoria dell’atto di compravendita che AdER potrebbe avviare ex articolo 2901 del codice civile, accolta sicuramente dal giudice adito specie se fra venditore ed acquirente dovessero essere accertati vincoli di affinità, coniugio o parentela (compravendita fittizia endofamiliare).


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