Paolo Rastelli

Per iscrivere fermo amministrativo sul veicolo appena acquistato Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) dovrà notificare un preavviso di fermo amministrativo: entro trenta giorni il debitore proprietario del veicolo dovrà dimostrare che il bene sottoposto a minaccia di fermo amministrativo è adibito o destinato ad uso di persone diversamente abili, oppure che il veicolo costituisce bene strumentale all’esercizio dell’attività professionale del proprietario, o, infine, dovrà concordare un piano di rateizzazione del debito.

Nessuna norma vigente esclude l’iscrizione di fermo amministrativo per il semplice fatto che il veicolo del debitore risulti cointestato: il fermo amministrativo, in effetti, è una misura cautelare, finalizzata ad indurre il proprietario (o comproprietario) a saldare il proprio debito con la Pubblica Amministrazione. Il comproprietario non debitore, penalizzato dall’indisponibilità del veicolo, eserciterà pressioni affinché l’altro comproprietario debitore regolarizzi la propria posizione. Certamente, il cointestatario non debitore potrebbe arrecare qualche fastidio in più all’AdER presentando ricorso al giudice dell’esecuzione: ma in presenzia di inerzia del cointestatario non debitore del bene mobile registrato, il fermo amministrativo viene comunque registrato al PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

Discorso diverso, per quanto accennato appena sopra, se il comproprietario non debitore del veicolo risultasse persona diversamente abile, o utilizzasse il veicolo per svolgere la propria attività professionale. In questo scenario, il fermo amministrativo non potrebbe mai essere iscritto sul veicolo.


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