Giovanni Napoletano

La rateizzazione deve essere richiesta al venditore entro i 10 giorni successivi alla scadenza di pagamento della bolletta. Se si presenta la richiesta in ritardo è facoltà del venditore concedere la rateizzazione, ma non è un diritto del cliente ottenerla.

Di solito, in caso di omesso pagamento della bollette e di contemporanea presenza di un credito maturato grazie a rimborsi ancora da regolare, la società fornitrice utilizza il credito per compensare le bollette scadute e non pagate. L’eventuale residuo verrà accreditato nelle bollette che seguiranno.

Tuttavia, per questo aspetto, al fine di evitare di trovarsi in una condizione di morosità, sarebbe bene leggere attentamente il contratto sottoscritto con la società fornitrice alla voca compensazioni.


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