Naturalmente, all’atto di precetto notificato e rimasto lettera morta non potrà seguire un immediato pignoramento dello stipendio, azione esecutiva che dovrà essere differita ed azionata solo a valle dell’estinzione del primo pignoramento in corso.
Il creditore non procede mai all’espropriazione di un veicolo usato di proprietà del debitore: si tratta di un’azione esecutiva poco efficace per le rilevanti spese di custodia del bene e per l’esiguo ricavato che può attendersi da una vendita all’asta.
Nemmeno possono essere aggrediti i beni del coniuge del debitore in regime di separazione legale dei beni, a meno che il creditore riesca a dimostrare (cosa non facile) che il debito fu acquisito per soddisfare esigenze familiari.
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