Giorgio Martini

Va premesso che la dichiarazione di successione ha esclusivamente finalità fiscali e nulla ha a che vedere con la divisione ereditaria: se gli eredi hanno già accettato l’eredità e in fase di divisione ereditaria non hanno provveduto ad assegnare il veicolo, questo resta nella comunione ereditaria.

Per farla breve: il creditore che ha erogato il prestito per l’acquisto del veicolo per il recupero del credito insoddisfatto potrà rivolgersi alla comunione ereditaria in vece del debitore principale (il defunto). Eventualmente, prima o dopo, dipende dal contenuto delle clausole del contratto di finanziamento si rivolgerà anche alla coobbligata.

Insomma, gli eredi, in proporzione alle quote di eredità loro assegnate in fase di divisione ereditaria, dovranno accollarsi il 50% dell’importo finanziato. L’altra metà dovrà essere rimborsata dalla compagna del defunto.

Per quanto attiene chi e come e potrà utilizzare materialmente il veicolo, eredi e compagna del defunto sono condannati, inevitabilmente, a raggiungere un accordo. Le ragioni del creditore non saranno comunque inficiate da un eventuale mancato accordo fra gli obbligati al rimborso del finanziamento fruito per l’acquisto del bene.


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