Paolo Rastelli

In caso di omissione del pagamento di una imposta dovuta, la decadenza del potere della Pubblica Amministrazione di esigere il pagamento del credito con un’azione di riscossione coattiva, interviene a partire dal 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata, ovvero, nello specifico, la notifica della relativa cartella esattoriale avrebbe dovuto essere stata effettuata entro il 31 dicembre 2017: come, sembra, sia avvenuto.

Giusto per inciso, anche ammesso che la cartella di pagamento fosse stata notificata nel 2017 fuori tempo massimo, il debitore non avrebbe potuto eccepire l’intervenuta decadenza dal momento che una eventuale istanza in autotutela, un reclamo o un ricorso giudiziale alla Commissione Tributaria Provinciale finalizzati ad eccepire l’intervenuta decadenza del potere dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) di emettere la cartella di pagamento nel 2017, avrebbe dovuto essere stata avviata entro sessanta giorni dalla data di notifica della stessa.


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