Piero Ciottoli

La prescrizione è decennale e decorre dalla data in cui il cessionario, con lettera raccomandata AR, ha notificato al debitore ceduto di aver acquisito il credito vantato dal cedente. Forse, avrebbe potuto essere verificata una eventuale intervenuta prescrizione al momento della notifica della comunicazione di cessione del credito, ma, non essendo stata eccepita allora, l’eventuale intervenuta prescrizione non può essere fatta valere ora. Ammesso, inoltre, che l’alienazione della casa sia stata effettuata nel 2006, per la creditrice originaria la prescrizione sarebbe scattata nel 2016: pertanto se la cessione del credito è intervenuta prima del 2016, non avrebbe potuto essere, comunque, eccepita la prescrizione del credito.

Concludendo, qualora dalla data, in cui a suo padre è pervenuta la raccomandata relativa alla comunicazione di cessione del credito, non sono passati 10 anni, il diritto del cessionario, di esigere il credito residuo, è assolutamente legittimo.


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