Casa venduta all’asta – Prescrizione del diritto di esigere, da parte del cessionario, il rimborso del mutuo residuo dopo la notifica di intervenuta cessione del credito


Prescrizione del diritto di esigere, da parte del cessionario, il rimborso del mutuo residuo dopo la notifica di intervenuta cessione del credito





Nel 1991 mio padre ha contratto un mutuo per l’acquisto di una casa presso il Banco di Roma, per una cifra attorno ai 130 milioni di lire: dopo poco i miei genitori si sono separati, mia madre si è rifiutata di pagare la sua metà di mutuo quindi anche mio padre ha smesso e la banca ha pignorato la casa, che è andata all’asta ed è stata venduta poi nel 2006.

Il credito è stato acquistato da un’altra banca e ne è arrivata notifica, svariati anni fa, ma poi non è successo più nulla.

Dopo anni e anni di silenzio, ieri è arrivata raccomandata da un’altra banca ancora, che dichiara di aver acquisito il debito di mio padre nei loro confronti e vuole 140mila euro entro 15 giorni altrimenti adiranno per vie legali.

Ovviamente, mi pare scontato, ma mio padre non ha tutti quei soldi da versare entro 15 giorni; ha però un lavoro fisso ed uno stipendio, quindi teme che gli pignoreranno lo stipendio, ed essendo a poco dalla pensione, anche quella.

La mia domanda è, essendo passati ormai 30 anni dalla stipula del mutuo, e comunque più di 16 dalla vendita all’asta, non dovrebbe essere andato in prescrizione il debito? Hanno diritto a chiedere questa somma?

Negli anni mio padre ha fatto anche dei finanziamenti ed avendoli sempre restituiti non è mai risultato come cattivo pagatore.
Grazie della risposta

La prescrizione è decennale e decorre dalla data in cui il cessionario, con lettera raccomandata AR, ha notificato al debitore ceduto di aver acquisito il credito vantato dal cedente. Forse, avrebbe potuto essere verificata una eventuale intervenuta prescrizione al momento della notifica della comunicazione di cessione del credito, ma, non essendo stata eccepita allora, l’eventuale intervenuta prescrizione non può essere fatta valere ora. Ammesso, inoltre, che l’alienazione della casa sia stata effettuata nel 2006, per la creditrice originaria la prescrizione sarebbe scattata nel 2016: pertanto se la cessione del credito è intervenuta prima del 2016, non avrebbe potuto essere, comunque, eccepita la prescrizione del credito.

Concludendo, qualora dalla data, in cui a suo padre è pervenuta la raccomandata relativa alla comunicazione di cessione del credito, non sono passati 10 anni, il diritto del cessionario, di esigere il credito residuo, è assolutamente legittimo.

25 Febbraio 2022 · Piero Ciottoli


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