L’articolo 545 del codice di procedura civile (che ormai si riferisce sia a dipendenti pubblici che privati) prevede che tutte le voci stipendiali relativa al rapporto di lavoro possano essere pignorate nella misura di un quinto per debiti di natura ordinaria o esattoriale.
Tuttavia se l’assegnazione al creditore stata è effettuata dal giudice prima che il debitore percepisca gli arretrati una tantum, questi ultimi non verranno pignorati. Così come rimarrà intonsa la trattenuta stipendiale qualora lo stipendio fosse aumentato in base al rinnovo del contratto.
In qualsiasi momento può chiedere al creditore pignorante (o al suo cessionario) di perfezionare un accordo finalizzato ad estinguere la trattenuta forzosa gravante sulla busta paga: naturalmente è da verificare se potrà essere accettata uno sconto sull’importo dovuto.
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