Giuseppe Pennuto

Le sanzioni per eccesso di velocità elevate con apparecchi di controllo elettronico posti a bordo strada su veicoli in borghese delle forze dell’ordine possono essere impugnate e annullate se l’autovelox, seppure preceduto da cartello che avvisa della sua possibile presenza, non è ben visibile da parte di automobilisti, camionisti o motociclisti.

La nuova interpretazione «restrittiva» delle norme del codice della strada, contenuta nell’ordinanza 4002 dell’8 febbraio 2022 della Corte di Cassazione che cassa una sentenza del Tribunale di Vicenza, apre la strada alla possibilità di un gran numero di ricorsi da parte di guidatrici e guidatori multati per eccesso di velocità con apparecchi montati su «auto civetta».

Nel pronunciamento, i giudici chiariscono: «L’articolo 142, co. 6-bis, del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione».

Nel commentare gli effetti della decisione degli Ermellini, gli esperti del periodico specializzato All-In Giuridica di Seac, chiariscono: «Deve essere tenuto in considerazione che la norma del Codice della strada si applica tanto alle postazioni fisse, quanto a quelle mobili, evidenziando che se le postazioni di controllo mobile non sono esonerate dal requisito della preventiva segnalazione (come emerge dalla recente sentenza n. 29595/2021), deve escludersi che le stesse siano esonerate dal requisito della visibilità».


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