Purtroppo dalla questione emerge un equivoco di base: il Fondo INPS di garanzia del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e dei crediti di lavoro (ultime tre mensilità) interviene quando il diritto del lavoratore esiste, o è stato sancito da una sentenza con data precedente a quella del fallimento del datore di lavoro.
Il consiglio del legale di fare domanda per l’accesso al fondo di garanzia INPS non ci sembra eticamente molto corretto.
Nella situazione specifica qui esposta, purtroppo, il recupero del TFR e delle mensilità spettanti dalla data di reintegra giudiziale fino alla data di fallimento del datore di lavoro dovrà avvenire aggredendo i debitori, non esdebitati, individuati nel corso della procedura fallimentare (o i loro eredi).
Reputiamo inutile il ricorso amministrativo o giudiziale nei confronti di INPS.
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