Piero Ciottoli

Gli articoli 1599 e 1602 del codice civile si occupano della questione oggetto del quesito: il primo stabilisce che il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data certa anteriore all’alienazione della cosa, mentre il secondo afferma che il terzo acquirente è tenuto a rispettare la locazione e subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.

In pratica potrà gestire le prenotazioni già effettuate e dovrà rispettare gli eventuali contratti di soggiorno già perfezionati: se sono stati versati anticipi al precedente proprietario, dovrà reclamarli a meno che non vengano restituiti sotto forma di sconto sul prezzo di vendita.


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