Ludmilla Karadzic

Il limite di trattenuta nel pignoramento a cui si fa riferimento nel quesito (1/10 per importi fino a duemila e 500 euro) vale esclusivamente per il pignoramento dello stipendio operato da Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) ed azionato nei confronti di lavoratori stipendiati o salariati.

L’articolo 72 ter, comma 1, del DPR 602/1973, infatti, stabilisce testualmente che le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

Per le pensioni opera già, sia in riferimento a creditori esattoriali che ordinari, la tutela fornita dall’articolo 545 del codice di procedura civile, penultimo comma, laddove stabilisce che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà (importo che viene indicato come minimo vitale).

In ogni caso, applicando (per assurdo) la limitazione di 1/10 sull’importo del cedolino (limitazione riservata esclusivamente agli stipendi) la trattenuta sulla pensione di 1200 euro sarebbe stata pari a 120 euro.

Applicando invece il calcolo corretto, in base all’ultimo comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile, vien fuori una trattenuta di 106 euro (ovvero, più del 10% in meno rispetto al calcolo errato).


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