Ornella De Bellis

Non è permessa l’accettazione dell’attivo ereditario (i due immobili del de cuius gravati da ipoteca) senza automaticamente accollarsi i debiti (il mutuo del de cuius). Gli eredi che accettano l’attivo ereditario si accollano, automaticamente anche i debiti del deceduto, secondo le quote ereditarie che gli sono state assegnate in sede di successione.

Dunque, l’iscrizione in Centrale Rischi di uno (o di entrambi) gli eredi inadempienti del debitore deceduto è perfettamente legittima: continuando i due eredi a non pagare le rate (a cui sono coobbligati, indipendentemente dalla ripartizione effettuata degli immobili gravati da ipoteca a garanzia del mutuo), il creditore esproprierà i due immobili e li venderà all’asta. Qualora il ricavato dalla alienazione coattiva non coprisse l’importo del mutuo , i due eredi dovranno sobbarcarsi l’importo residuo che servirà a coprire integralmente il prestito erogato al de cuius (più, naturalmente, interessi e spese legali) e rimasto insoddisfatto, ciascuno in proporzione alla quota di eredità che gli è spettata.

In quella occasione anche l’altro erede, al momento eventualmente ignoto, verrà segnalato in CR Bankitalia.

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