Piero Ciottoli

L’ articolo 1129 del Codice civile regola l’obbligo di nomina di un amministratore di condominio: quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario.

Ciò non toglie che i proprietari delle unità abitative e dei negozi condominiali possano eleggere un amministratore di condominio anche se in numero minore di otto.

I proprietari di appartamenti e negozi ubicati in due edifici con scale indipendenti possono nominare due differenti amministratori se, e solo se, nell’edificio servito da una scala non esistono spazi e strutture comuni anche all’edificio servito dall’altra scala.


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